Luigi Bisgnani
Il notro grande amico e fedele autore delle ricerche Storiche su San Danato Minucciu,
mi ha inviato una nuova ricerca che pubblico con molto piacere.
I vàcabbùnni.
Abbiamo visto quali erano le durissime condizioni di vita del “popolo” durante il periodo feudale che, è bene ricordare, è ufficialmente terminato nel 1806, con l’emanazione delle leggi abolitive promulgate dai francesi.
E’ bene pure ricordare che, di fatto, il “dominio feudale” è cessato con la fine della seconda guerra mondiale.
Sulla questione qualche sandonatese della generazione precedente la mia, se ancora in vita, potrebbe raccontarne delle belle a proposito di soprusi ed angherie consumate da galantuomini e notabili sandonatesi verso le “classi inferiori” specie quelle del proletariato.
Eppure la storia ci tramanda che non tutti i sudditi erano propensi a subire supinamente le prepotenze del baronaggio e taluno più animoso e coraggioso (“cùggjunùtu” avèranu dìttu ì sàntunatìsi ì nà vòta”, trovava la forza di sottrarsi all’obbligo del lavoro ed al gravame dei servizi e si ingegnava per evitarli.
I più sfegatati abbracciavano la vita di rapina e per questo venivano dichiarati fuorbandini e finivano regolarmente afforcati quando non erano ammazzati a tradimento da compagni, manutengoli, sicari oppure catturati dalle milizie baronali.
I più furbi si barcamenavano, campavano alla meno peggio e le provavano tutte per evitare lo sfinimento al quale la “plebe” andava soggetta. Erano “quìri dà liggèra”, i cosiddetti vagabondi che furono inizialmente maltolleranti, sorvegliati ed infine perseguitati, quando il loro numero divenne una “preoccupazione” per le autorità costituite.
Quale fu atteggiamento che verso la fine del 18° secolo, il regime spagnolo aveva verso tale categoria sociale e quali furono i provvedimenti per contenerne e scoraggiarne “l’attività”, lo ricaviamo dal documento che trascrivo integralmente.
“”””Ferdinandus [Dei gratia] Rex Utriusque Siciliae, Hierusalem etc. Hispaniarum Infans, Dux Parmae, Placentiae, Castri, etc. Magnus Haereditarius Aetruriae Princeps etc. Reg(io) fid(eli) dil(ecto) salut(em).
Fu volontà del Re nostro Signore, comunicata a questo Tribunale in Biglietto del 18 Ottobre 1777 che si facesse uno scarto dei Vagabondi, spezie d’Uomini detestati da tutte le Leggi, e d’ogni ben regolata Società, e di quegli ancora, che professano una reproba mendicità, i quali sulla pietà de’ Fedeli stabiliscono il Patrimonio de’ loro vizj; ed una tal provvidenza venne replicatamente inculcata con un altro Real Dispaccio del 9 Maggio 1778 a Noi comunicata in Biglietto del 23 del medesimo, in cui dichiara il Re, che avendo assegnato all’Albergo de’ Poveri di questa Capitale onze 800 l’anno per vitto, e vestito de’ Poverelli ivi racchiusi debba il Tribunale della G(ran) C(orte) far condurre al sudetto Albergo i veri Mendici; e che riguardo agli altri oziosi, peste dello Stato, e fonte perenne, d’onde scaturiscono tutti i delitti, e precisamente i furti, e le frodi, il Tribunale sudetto eseguisse con tutto rigore la disposizione della Prammatica de’ Vagabondi, tuttocché non sia stata in osservanza, e della esecuzione ne prenda cura particolare l’Avvocato Fiscale del Tribunale; il quale in seguito avanzò sotto li 11 Agosto 1778 una ragionata Consulta a S(ua) E(eccellenza) per umiliarla al Real Trono, nella quale si facean presente i mottivi, che rendevano quasi ineseguibili la sudetta Prammatica, ed implorava certe provvidenze conosciute necessarie per adempirsi la // f. 96v// volontà della M(aestà) S(ovrana). In questo stato di cose venne al Tribunale comunicato il di 10 del Febraro di quest’anno ciò che siegue.
Ecc(ellentissi)mo Signore.
Mi compiegò il Presidente del Regno per la Sovrana intelligenza, con Carta de’ 7 Settembre dell’anno prossimo scorso, una Consulta del Tribunale di codesta G(ran) C(orte) Criminale, colla quale propone varie provvidenze da darsi per la estirpazione de’ Vagabondi da codesta Capitale, e Regno; ed avendone io dato conto al Re, la M(aestà) S(ovrana) nel tempo stesso ch’è venuta in approvare tale Consulta, mi comanda dire a V(ostra) E(ccellenza), che lo stesso Tribunale della G(ran) C(orte) disponga in nome di S(ua) M(aestà) gli ordini Circolari a tutte le Corti Capitaniali di codesto Regno, come ha proposto, per la publicazione del Bando, e ne prescriva la esecuzione, accordando la M(aestà) S(ovrana) al sudetto Tribunale la privativa cognizione nella materia de’ Vagabondi, con dispensare di sua piena assoluta potestà a qualunque foro, ed a qualunque legge, che ostasse in contrario: bene inteso però, che per la scelta de’ veri poveri da rinchiudersi nel Rifugio, ne lasci il Tribunale la cura ai Deputati dello stesso Rifugio de’ Poveri, ai quali appartiene il loro istituto: Caserta etc. E però io comunico a V(ostro) S(ignore) questo Real Ordine, non solo in contesto di sua Consulta sotto li 11 Agosto dell’anno scorso, ma per suo governo ancora nella piena rispettiva esecuzione; nostro Signore la feliciti.””
Minùcciu